ARTICOLO N. 5 della Serie STALKING GIUDIZIARIO: La Violenza nello STALKING GIUDIZIARIO.
Pubblicato il 01/07/2024 By Franco Romano in TECHNE Giuridica, sezione Penale
ARTICOLO N. 5 della Serie STALKING GIUDIZIARIO
La Violenza nello
STALKING GIUDIZIARIO
1. Sulla Tecnologia di Studio
Poiché
questa Serie ha il proposito di aiutare tutti, userà un linguaggio
comprensibile per tutti. A volte è necessario usare termini tecnici, dunque
nell’articolo ci sono termini in grassetto
e sottolineati che rimandano al Glossario
dopo le NOTE. E’ cura del lettore
chiarire le altre parole del testo delle quali non dovesse conoscere il
significato utilizzando un buon dizionario.
2. Definizione del termine Violenza
In
Diritto la Violenza viene definita come una costrizione fisica o psicologica esercitata
da un individuo su un altro così da spingerlo a compiere atti che altrimenti
non avrebbe compiuto. È da notare che nell’etimologia della parola Violenza
la prima parte deriva dal latino vis
che significa forza, dunque la Violenza
fa uso della forza, sia questa fisica o psicologica.
3. La Violenza nel Diritto
Qui
il nostro riferimento è l’articolo 610 del codice penale che recita: “Chiunque, con violenza [581] o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione
fino a quattro anni. […].”
4. La Violenza nello STALKING
GIUDIZIARIO
Nell’ARTICOLO
N. 3 intitolato: “Cos’è lo STALKING GIUDIZIARIO”1,
al paragrafo 2.2 lo STALKING
GIUDIZIARIO viene definito come
l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti ad opera di Giudici, avvocati, attori ed in generale di
qualsiasi persona che trascina infondatamente ed ingiustamente qualcuno in
tribunale. Dunque il trascinare
infondatamente ed ingiustamente qualcuno in tribunale è un atto violento,
perché nel sopraccitato paragrafo 3. dove
si parla della Violenza nel Diritto, si cita il costringere “a […]tollerare […] qualche cosa”, e chi viene trascinato infondatamente ed ingiustamente in tribunale,
non è costretto a tollerare qualche cosa?
Ecco che qui abbiamo dimostrato la tesi che afferma che nello STALKING GIUDIZIARIO abbiamo Violenza!
NOTE
1
ARTICOLO
N. 3 della Serie STALKING GIUDIZIARIO
Pubblicato il 28/06/2024 By Franco Romano in TECHNE Giuridica, sezione
Penale col titolo “Cos’è lo
STALKING GIUDIZIARIO”.
2
Il paragrafo 2. s’intitola “Definizione del termine STALKING GIUDIZIARIO”.
GLOSSARIO
Diritto:
l’insieme delle leggi.
etimologia:
origine della parola.
sezione Penale:
il blog TECHNE Giuridica è
suddiviso in più sezioni, la sezione Penale riguarda il Diritto pertinente alla
situazione in cui lo Stato agisce avverso (cioè contro) i cittadini.
STALKING GIUDIZIARIO:
l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti ad opera di Giudici, avvocati,
attori ed in generale di qualsiasi persona che trascina infondatamente ed
ingiustamente qualcuno in tribunale.
TECHNE Giuridica:
blog dell’Associazione di Promozione Sociale INTERNATIONAL TECHNE CENTER
“Gabriele Roberto Romano” di Leiny (TO).
Violenza:
in Diritto una costrizione
fisica o psicologica esercitata da un individuo su un altro così da spingerlo a
compiere atti che altrimenti non avrebbe compiuto. La prima parte della parola
deriva dal latino vis che significa forza, dunque la Violenza fa uso della
forza, sia questa fisica o psicologica.
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articolo va riportato col riferimento a Franco Romano, per la pubblicazione va
chiesto il permesso a techneville@gmail.com,
fare altrimenti comporta una violazione delle leggi pertinenti.
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