ARTICOLO N. 5 della Serie STALKING GIUDIZIARIO: La Violenza nello STALKING GIUDIZIARIO.

 

Pubblicato il 01/07/2024 By Franco Romano in TECHNE Giuridica, sezione Penale

ARTICOLO N. 5 della Serie STALKING GIUDIZIARIO

 

La Violenza nello STALKING GIUDIZIARIO

 

1.     Sulla Tecnologia di Studio

 

Poiché questa Serie ha il proposito di aiutare tutti, userà un linguaggio comprensibile per tutti. A volte è necessario usare termini tecnici, dunque nell’articolo ci sono termini in grassetto e sottolineati che rimandano al Glossario dopo le NOTE. E’ cura del lettore chiarire le altre parole del testo delle quali non dovesse conoscere il significato utilizzando un buon dizionario.       

 

2.     Definizione del termine Violenza

 

In Diritto la Violenza viene definita come una costrizione fisica o psicologica esercitata da un individuo su un altro così da spingerlo a compiere atti che altrimenti non avrebbe compiuto. È da notare che nell’etimologia della parola Violenza la prima parte deriva dal latino vis che significa forza, dunque la Violenza fa uso della forza, sia questa fisica o psicologica.

 

3.     La Violenza nel Diritto

 

Qui il nostro riferimento è l’articolo 610 del codice penale che recita: “Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. […].”

 

4.     La Violenza nello STALKING GIUDIZIARIO

 

Nell’ARTICOLO N. 3 intitolato: “Cos’è lo STALKING GIUDIZIARIO”1, al paragrafo 2.2 lo STALKING GIUDIZIARIO viene definito come l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti ad opera di Giudici, avvocati, attori ed in generale di qualsiasi persona che trascina infondatamente ed ingiustamente qualcuno in tribunale. Dunque il trascinare infondatamente ed ingiustamente qualcuno in tribunale è un atto violento, perché nel sopraccitato paragrafo 3. dove si parla della Violenza nel Diritto, si cita il costringere “a […]tollerare […] qualche cosa”, e chi viene trascinato infondatamente ed ingiustamente in tribunale, non è costretto a tollerare qualche cosa? Ecco che qui abbiamo dimostrato la tesi che afferma che nello STALKING GIUDIZIARIO abbiamo Violenza!

 

NOTE

 

1 ARTICOLO N. 3 della Serie STALKING GIUDIZIARIO Pubblicato il 28/06/2024 By Franco Romano in TECHNE Giuridica, sezione Penale col titolo “Cos’è lo STALKING GIUDIZIARIO”.

2 Il paragrafo 2. s’intitola “Definizione del termine STALKING GIUDIZIARIO”.

 

 

GLOSSARIO

 

Diritto: l’insieme delle leggi.

etimologia: origine della parola.

sezione Penale: il blog TECHNE Giuridica è suddiviso in più sezioni, la sezione Penale riguarda il Diritto pertinente alla situazione in cui lo Stato agisce avverso (cioè contro) i cittadini.

STALKING GIUDIZIARIO: l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti ad opera di Giudici, avvocati, attori ed in generale di qualsiasi persona che trascina infondatamente ed ingiustamente qualcuno in tribunale.

TECHNE Giuridica: blog dell’Associazione di Promozione Sociale INTERNATIONAL TECHNE CENTER “Gabriele Roberto Romano” di Leiny (TO).

Violenza: in Diritto una costrizione fisica o psicologica esercitata da un individuo su un altro così da spingerlo a compiere atti che altrimenti non avrebbe compiuto. La prima parte della parola deriva dal latino vis che significa forza, dunque la Violenza fa uso della forza, sia questa fisica o psicologica.

 

 

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